L’art. 25-dieces del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza pone a carico di banche ed intermediari finanziari l’obbligo di comunicare la variazione, la revisione o la revoca degli affidamenti non solo alla società cliente, ma anche agli organi di controllo se esistenti
Ormai da qualche decennio l’Europa ha imposto agli stati membri di attuare riforme con l’obiettivo di salvaguardare la continuità aziendale soprattutto nell’ambito della crisi d’impresa
Con l’aumento dell’accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa da parte di società operanti nel mercato nazionale, i fornitori sono costretti a sedersi al tavolo delle trattive al fine di valutare le possibili soluzioni proposte dal cliente/debitore per la salvaguardia della continuità aziendale
Sull’amministratore di società incombe il dovere non solo di istituire adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili, ma anche quello di individuare e adottare lo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza più idoneo